La Corte di Cassazione ha affermato l’efficacia della cessione di un credito IVA nell’ambito del perimetro di consolidamento anche in caso di violazione delle formalità dichiarative richieste dall’art. 43 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602(nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16). Le cessioni ai fini della compensazione infragruppo rappresentano una “conseguenza naturale del consolidato nazionale, il cui scopo è porre in relazione con l’Amministrazione Finanziaria una singola fiscal unit”.

Considerazioni sull’efficacia della cessione delle eccedenze di imposta nell’ambito del consolidato nazionale

Moratti
2022-01-01

Abstract

La Corte di Cassazione ha affermato l’efficacia della cessione di un credito IVA nell’ambito del perimetro di consolidamento anche in caso di violazione delle formalità dichiarative richieste dall’art. 43 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602(nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16). Le cessioni ai fini della compensazione infragruppo rappresentano una “conseguenza naturale del consolidato nazionale, il cui scopo è porre in relazione con l’Amministrazione Finanziaria una singola fiscal unit”.
2022
IRES, Consolidato nazionale, Cessione delle eccedenze, Compensazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12076/14461
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